“Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne” così è stato presentato da Meloni in un videomessaggio, il disegno di legge sulla giustizia minorile approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026. Siamo fuori strada se pensiamo che si tratti di una semplice revisione tecnica dell’articolo 98 del Codice penale. È invece un atto politico che incide sulla struttura costituzionale della giustizia minorile italiana capovolgendone i presupposti e introducendo una visione punitiva che ignora – e accentua– le disuguaglianze sociali.
Introducendo una presunzione relativa di imputabilità tra i 14 e i 18 anni, il ddl smonta infatti il principio cardine secondo cui la responsabilità penale del minore non può essere presunta, ma deve essere valutata caso per caso. È un ribaltamento che entra in rotta di collisione con gli articoli 2, 27 e 31 della Costituzione, che impongono alla Repubblica di proteggere la persona, rieducare il condannato e garantire una tutela speciale all’infanzia.
L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili della persona, non del cittadino: il minore, italiano o straniero, è titolare di una protezione che non può essere compressa da presunzioni punitive. L’articolo 27 stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione, non alla mera “retribuzione” ossia il “castigo” a fronte di un reato. L’articolo 31 obbliga la Repubblica a proteggere l’infanzia e la gioventù, non a trattarle come adulti in miniatura.
Il ddl, invece, fa esattamente il contrario. Parte dal reato e non dalla persona, dalla punizione e non dalla crescita, dalla presunzione di colpevolezza e non dalla valutazione. E soprattutto colpisce chi non ha voce: i figli delle famiglie povere, dei quartieri periferici, delle comunità marginalizzate. La presunzione di imputabilità pesa, infatti, di più su chi vive in condizioni di svantaggio sociale, su chi non ha accesso a servizi educativi, su chi cresce in contesti dove lo Stato interviene con la polizia ma non con i servizi.
È esattamente ciò che denuncia anche Unicef Italia, che ha espresso “grande preoccupazione” per una riforma che ignora la fragilità evolutiva dell’adolescenza e penalizza i ragazzi più vulnerabili. L’automatismo introdotto dal ddl non distingue tra un quattordicenne cresciuto nella povertà educativa e un diciottenne con alle spalle una rete familiare solida. È una scelta che contraddice apertamente gli articoli 3 e 40 della Convenzione ONU e il Commento Generale n. 24 del 2019, che impongono agli Stati di basare ogni decisione sulla maturità psicologica ed emotiva del minore, non su presunzioni astratte.
Il punto più grave della riforma è l’inversione dell’onere della prova: non è più lo Stato a dover dimostrare che un minore era capace di intendere e di volere, ma è il minore a dover dimostrare la propria immaturità.
Questa inversione giuridica è la metafora perfetta dell’inversione della responsabilità pubblica. La Costituzione assegna alla Repubblica il compito di proteggere l’infanzia, garantire il superiore interesse del minore e costruire percorsi educativi e rieducativi. Il ddl, invece, ignora completamente il fatto che, da Nord a Sud, mancano una scuola capace di trattenere i ragazzi, spazi di aggregazione, accesso allo sport e alla cultura, reti familiari e sociali in grado di sostenerli. È su questa assenza strutturale che la riforma scarica la responsabilità, trasformando la povertà educativa in colpa individuale. La povertà educativa è una responsabilità dello Stato, non dei minori che ne sono vittime.
La riforma nasce in un clima politico e mediatico che interpreta la devianza giovanile come un’emergenza da reprimere, più che come un fenomeno da comprendere. Non è un caso che alcuni media abbiano ribattezzato il provvedimento “ddl anti‑maranza”, richiamando un termine che nel dibattito pubblico è spesso associato a adolescenti di origine straniera o con background migratorio. Questa narrazione introduce una segmentazione etnica del diritto penale minorile e alimenta stereotipi che identificano la devianza con specifici gruppi sociali. Discriminazione plurima quindi, sociale e anche razziale. È una deriva che contraddice l’articolo 2 della Costituzione e rischia di trasformare la giustizia minorile in un dispositivo di controllo identitario e contro i poveri, più che in uno strumento di tutela della popolazione.
Il sistema italiano di giustizia minorile è considerato un modello internazionale proprio perché mette al centro la persona, si fonda sulla finalità rieducativa della pena e considera la sanzione penale una extrema ratio. La presunzione di imputabilità indebolisce questo impianto e spinge verso un modello retributivo, centrato sul reato e non sulla persona. È un cambio culturale che allontana l’Italia dagli standard internazionali e dalla propria tradizione costituzionale.
La giustizia minorile non è solo punizione. È prevenzione, contrasto e recupero. È la capacità dello Stato di affrontare il disagio che può generare la violenza, di favorire il cambiamento del minore e di garantire risposte adeguate alle vittime. Punire non basta. Non basta mai.
Il ddl quindi non modifica soltanto norme tecniche bensì modifica la cultura della giustizia minorile, spostando il sistema dalla responsabilità della Repubblica alla responsabilità del minore. In un Paese segnato da profonde disuguaglianze educative e sociali, questa inversione non è solo giuridica. È culturale. Ed è il vero nodo critico di una riforma che combatte i poveri e non la povertà, educativa ed economica.